UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

TITOLO I

Dell'Unione

ART. 1 - Costituzione, denominazione

A norma degli art. 14 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (D.Lgs. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, o CTS) è costituita un'associazione riconosciuta nella forma di Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia associazione di promozione sociale" o, in forma abbreviata "U.N.C.I. aps"

L'Unione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività del sodalizio.

ART. 2 - Sede

L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona.

Con delibera dell'Assemblea Nazionale dei Delegati la sede legale potrà essere variata. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Durata

L' Associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati (o AND) in seduta straordinaria degli Associati potrà deliberare il suo scioglimento in caso di:

- impossibilità di conseguimento degli scopi;

- adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.

ART. 4 - Colori sociali

I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore è la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherà nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia" corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.

Nelle sfilate, nelle manifestazioni e nelle pubbliche occasioni le eventuali sezioni U.N.C.I. in veste ufficiale dovranno portare, come segni di riconoscimento unicamente la Bandiera Tricolore Italiana con fiocco e nastro azzurro con la dicitura “Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” e l’indicazione della Sezione di appartenenza.

ART. 5 - Organo d'informazione

L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista "Il Cavaliere d'Italia".

La gestione editoriale della stessa sarà demandata ad un'apposita Redazione.

Per l'attività legata alla rivista è tenuta una contabilità separata.

L'effettiva pubblicazione della rivista è vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati può deliberare di istituire altri organi di informazione ufficiali su web e social network.

TITOLO II

Delle Finalità

ART. 6 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, comma 1, del CTS) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);

-    beneficienza (lettera u);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).

In particolare, l'Associazione si propone di:

a) riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere esempio di correttezza civile tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana e dagli Stati con cui intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;

b) partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;

c) promuovere fra gli Associati forme di solidarietà ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;

d) favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti associativi a cittadini italiani o anche di Paese estero;

e) promuovere ed organizzare attività culturali, sociali e ricreative atte al raggiungimento degli scopi sociali e alla diffusione dei valori fondanti l'U.N.C.I.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.    L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

Degli Associati

ART. 7 - Qualità di Associato

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Associati tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli Associati sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Tali quote vengono stabilite annualmente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati sulla base dei programmi sociali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 - Diritti e doveri degli Associati

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti gli Associati hanno pari diritti all'interno dell'Associazione, e vi esercitano la sovranità attraverso le Assemblee di Sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Se in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli organi dell'Associazione e di esservi eletti. Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, frequentare i locali dell'Associazione, partecipare alle diverse attività e concorrerne all'elaborazione del programma.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, anche attraverso il periodico "Il Cavaliere d'Italia" (o altri organi di informazione ufficiale) e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo le modalità previste da regolamento interno.

Gli Associati devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno la quota associativa e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 9 - Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Associato dovrà presentare, alla Sezione della Provincia in cui risiede o a cui la propria Provincia è affiliata o al Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui la Provincia non abbia Associati, domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l’informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, firmata per accettazione;

- l'impegno al versamento della quota associativa annuale al momento dell’adesione e annualmente entro i termini previsti dallo Statuto.

Il richiedente che risieda all'Estero deve presentare analoga domanda ad una Sezione Provinciale da egli selezionata.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo di Sezione che valuta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e visti i principi di cui nel presente Statuto, l'ammissibilità del richiedente. L'eventuale diniego va motivato. Il Segretario di Sezione provvederà a comunicare tempestivamente la nuova adesione al Segretario Nazionale che provvederà all'iscrizione. Nel caso in cui questi riscontri un'irregolarità o comunque la non ammissibilità del richiedente, egli ha la facoltà di sottoporre il caso all'Assemblea Nazionale dei Delegati che giudicherà in via definitiva.   

Il richiedente cui fosse negata l'iscrizione ha la facoltà di appellarsi in prima istanza all'Assemblea di Sezione (che notificherà l'eventuale accettazione al Segretario di Sezione) e, in caso di ulteriore diniego, in seconda istanza, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo Nazionale dell’U.N.C.I. e l’Assemblea Nazionale dei Delegati giudicherà alla prima riunione utile in via definitiva.

ART. 10 - Cessazione dalla qualità di Associato

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a) recesso;

b) decadenza;

c) esclusione;

d) indegnità;

e) decesso.

ART. 11 - Recesso

Può recedere su domanda scritta, da inviarsi al Segretario della propria Sezione che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 12 - Decadenza

Può essere dichiarato decaduto l'Associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione: in tal caso la decadenza è notificata all'Associato dal Segretario Nazionale, anche su indicazione del Segretario della Sezione di appartenenza, che provvederà ad aggiornare i registri. L'Associato decaduto può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al proprio CDS che valuterà la sussistenza dei succitati requisiti e notificherà la decisione al Consiglio Direttivo Nazionale.

La decadenza opera d’ufficio nei confronti degli associati che non abbiano versato il rinnovo della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno. Il tardivo pagamento oltre la fine dell’anno di competenza è considerato come nuova iscrizione.

ART. 13 - Esclusione

Può essere escluso l'Associato:

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi dell'Associazione competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, anche su indicazione dell'AND o di una ADS, dopo che all'Associato sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, secondo la procedura di cui all'art. 15. È ammessa la possibilità di presentare, entro 30 (trenta) giorni, appello all'AND che, in tal caso, delibererà in via definitiva con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 14 - Indegnità

Può essere espulso l'Associato in seguito a comportamenti gravi e riprovevoli e comunque contrari all'etica ed agli scopi dell'U.N.C.I. o tali da recare pregiudizio al suo prestigio.

L'espulsione per indegnità è comminata secondo le medesime procedure per l'esclusione di cui all'art. 13.

ART. 15 - Effetti della cessazione

L'Associato viene escluso o espulso per indegnità dalla Associazione con atto motivato deliberato dal Collegio dei Probiviri, che comunicherà la decisione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma entro 8 (otto) giorni dall'adozione del provvedimento. L'Associato escluso o espulso ha la facoltà, entro 30 (trenta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma da inviarsi al Consiglio Direttivo Nazionale, di presentare appello all'Assemblea Nazionale dei Delegati, che, in tal caso, delibererà, nella prima adunanza utile, in via definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'Associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità, come pure gli eredi dell'Associato defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

L'Associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità deve restituire i segni distintivi rilasciatigli dall'Unione.

TITOLO IV

Delle Sezioni dell'U.N.C.I.

ART. 16 - Le Sezioni Provinciali

L'Unione si articola in Sezioni che hanno estensione provinciale e che prendono la denominazione della Provincia, Città Metropolitana o Ente equiparabile di riferimento.

Nel caso in cui in una di queste suddivisioni territoriali non vi siano almeno quindici Associati iscritti, questi ultimi saranno affiliati con pieni diritti ad una Sezione limitrofa, selezionata a giudizio dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, sentiti i pareri dei Consigli della Sezione interessata e di tutte quelle confinanti o prossime, che acquisterà la denominazione delle due o più Province coinvolte. Al raggiungimento della quota minima di Associati la Sezione Provinciale interessata tornerà autonoma.

In caso di affiliazione di una Sezione dovrà essere prevista la designazione di un Incaricato Provinciale, eletto a maggioranza dagli Associati appartenenti alla Provincia affiliata in seno al proprio numero, con la funzione di promuovere la conoscenza dell'Unione sul territorio e di svilupparne le attività.

Alle nuove Sezioni il Consiglio Direttivo Nazionale fornirà gratuitamente anche la Bandiera Tricolore Italiana munita dei segni di riconoscimento dell’U.N.C.I.

ART. 17 - Organi delle Sezioni

Sono organi delle sezioni:

a) l'Assemblea di Sezione;

b) il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS);

c) il Presidente ed il Vicepresidente di Sezione;

d) il Segretario di Sezione;

e) il Tesoriere di Sezione.

ART. 18 - Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è l'organo sovrano della Sezione ed è composta da tutti gli Associati ad essa iscritti. Ciascun Associato in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto. Ogni Associato ha diritto di farsi rappresentare da un altro Associato della medesima sezione mediante delega scritta; nessun Associato può ricevere più di due deleghe.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci con avviso spedito a tutti gli Associati mediante posta elettronica (e/o altri mezzi ritenuti idonei) almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati della Sezione o quando il Consiglio Direttivo di Sezione lo ritiene necessario.

ART. 19 - Compiti dell'Assemblea di Sezione

L'Assemblea deve:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di Sezione entro il 31 marzo dell'anno successivo;

b)    determinare le linee generali programmatiche dell'attività della Sezione;

c) approvare l'eventuale regolamento interno alla Sezione;

d) deliberare in prima istanza sui ricorsi relativi alle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli Associati afferenti alla Sezione;

e) eleggere il Consiglio Direttivo di Sezione;

f) eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Delegati;

g) deliberare su quant'altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo di Sezione.

ART. 20 - Quorum di costituzione e di deliberazione dell’Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del CDS non hanno voto.

ART. 21 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario di Sezione e sottoscritto dal Presidente di Sezione.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, facendone richiesta al Segretario di Sezione.

ART. 22 - Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione, o CDS, è un organo collegiale composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea di Sezione tra i propri componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il CDS, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente di Sezione lo ritenga opportuno, o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (e/o altri mezzi ritenuti idonei) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il CDS è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Il CDS è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il CDS dirige le attività della Sezione; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; predispone il rapporto annuale sull'attività della Sezione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea di Sezione; delibera in merito all'adesione di nuovi Associati.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Ogni CDS può nominare, tra i propri componenti o tra gli Associati della Sezione, un Delegato Mandamentale avente la funzione di fungere da riferimento e di promuovere le attività in riferimento ad un particolare territorio della Sezione stessa; se necessario, su indicazione di quest'ultimo ed in accordo con il CDS possono essere designati anche Delegati di Zona aventi funzioni analoghe in riferimento a zone specifiche della Provincia.

Al fine di garantire uno stretto collegamento tra gli Organi Nazionali dell’U.N.C.I. e le Sezioni, al CDS partecipano anche i membri dell'AND appartenenti alla medesima Sezione e da essa eletti, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto. Essi vengono convocati assieme ai Consiglieri di Sezione; hanno diritto di parola e ruolo consultivo con esclusione del diritto di voto, a meno che essi stessi non siano anche membri del CDS, nel qual caso assumono pienamente le prerogative previste in seno allo stesso.

ART. 23 - Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione, eletto dal CDS tra i propri membri, ha la legale rappresentanza della stessa, presiede il CDS e l'Assemblea di Sezione; convoca detta Assemblea e il CDS sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, esegue le deliberazioni del CDS. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Il Presidente di Sezione, su proposta del CDS, ha la facoltà di presentare alla Prefettura di competenza o al Presidente Nazionale (tramite il Segretario Nazionale) eventuali istanze di conferimento di onorificenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente, eletto dal CDS tra i propri membri, lo sostituisce nelle funzioni attribuitegli.

ART. 24 - Il Segretario di Sezione

Il Segretario di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha il compito di:

a) curare le pubbliche relazioni della Sezione;

b) curare le iscrizioni alla Sezione, accogliendo le richieste di adesione e trasmettendole al Segretario Nazionale;

c) tenere i Verbali dell'Assemblea di Sezione e del CDS e cura l'archivio;

d) curare le comunicazioni con le strutture nazionali.

ART. 25 - Il Tesoriere di Sezione

Il Tesoriere di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha il compito, all'interno della Sezione, di:

a) curare l'amministrazione contabile;

b) curare l'inventario;

c) trasferire con bonifico al Consiglio Direttivo Nazionale, entro la fine del mese successivo a quello dell’incasso, la parte delle quote sociali prevista da Regolamento.

d) trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto annuale entro 7 (sette) giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea di Sezione ed in ogni caso entro il 31 marzo.

TITOLO V

Del Coordinamento Nazionale dell'U.N.C.I.

ART. 26 - Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell'U.N.C.I.:

a) l'Assemblea Nazionale dei Delegati (AND);

b) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);

c) il Presidente Nazionale e un Vicepresidente Nazionale;

c) il Segretario Nazionale e un Vicesegretario Nazionale;

d) il Tesoriere Nazionale.

ART. 27 - Rappresentanza nell'Assemblea Nazionale dei Delegati

Ogni Sezione dell'U.N.C.I. ha diritto di essere rappresentata nell'AND da propri membri eletti.

Ogni Sezione è rappresentata almeno da un rappresentante.

Al raggiungimento del centunesimo iscritto la Sezione elegge un ulteriore rappresentante; un nuovo rappresentante sarà espresso ogni successivi cento iscritti.

Tali rappresentanti sono eletti, in numero appropriato, dall'Assemblea di ciascuna Sezione tra i propri componenti.

ART. 28 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati

L'Assemblea Nazionale dei Delegati (AND) è il massimo organo istituzionale dell'U.N.C.I. ed è composto dai rappresentanti regolarmente eletti dagli Associati delle Sezioni. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'AND ha la funzione di:

a) fornire gli indirizzi generali per le attività dell'Unione e coordinare l'operato degli Organi Nazionali e delle Sezioni;

b) stabilire le quote associative annuali sulla base delle esigenze e dei programmi dell'Unione;

c) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, organo collegiale composto da: il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale; eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei conti;

d) approvare i Regolamenti Generali dell'Unione;

e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale dell'Unione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, se del caso, approvare il bilancio sociale entro il medesimo termine;

f) stabilire le quote da mettere a riserva nel fondo di solidarietà e deciderne l'utilizzo, deliberare dell'istituzione di ulteriori fondi e della loro gestione;

g) nominare la Commissione per il rinnovo dell'AND allo scadere del mandato;

h) deliberare in via definitiva in merito all'accettazione di nuove adesioni in contenzioso ed all'esclusione degli Associati;

i) deliberare su quant'altro demandatogli per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame da uno o più CDS, o dagli altri Organi Nazionali.

Sono compiti dell'AND riunita in seduta straordinaria:

a) approvare le modifiche statutarie;

b) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

c) deliberare dello scioglimento dell'Unione.

L'AND delibera a maggioranza ed ogni delegato nazionale esprime un voto. Ogni componente eletto in seno all'AND può rappresentare per delega solo un altro membro del medesimo consesso, ancorché espressione di una diversa Sezione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, qualora siano anche membri dell'AND, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno voto.

L'AND si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno od ogni qualvolta sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale per deliberare su specifiche questioni sollevate.

La convocazione dell'AND, a cura del Presidente Nazionale, deve avvenire con avviso spedito a tutti i componenti e ai membri dell'Organo di Controllo mediante posta elettronica (e/o altri mezzi ritenuti idonei) almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

ART.29 - Quorum di costituzione e di deliberazione dell'AND

L'AND in seduta ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'AND in seduta ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'AND in seduta straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei componenti.

ART. 30 - Verbalizzazione delle discussioni e deliberazioni dell'AND

Le discussioni e le deliberazioni dell'AND sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Nazionale o da un componente della stessa appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 31 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, o CDN, è un Organo collegiale composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il CDN è composto da: il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale; si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (e/o altri mezzi ritenuti idonei) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti e a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il CDN è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il CDN è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione non demandati all'Assemblea Nazionale dei Delegati; predispone il rapporto annuale sull'attività dell'Unione ed i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea Nazionale dei Delegati; predispone l'eventuale bilancio sociale, se del caso, sulla base dello schema predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Ogni componente il CDN può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

ART. 32 - Verbalizzazione delle discussioni e deliberazioni del CDN

Le discussioni e le deliberazioni del CDN sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Nazionale o da un componente del CDN dello stesso appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 33 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è eletto dall'AND al suo interno, dura in carica quanto l'AND ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Ha la funzione di:

a) rappresentare l'Unione nella Società Civile ed in giudizio;

b) impegnare, con la sottoscrizione di atti e documenti, l'Unione;

c) convocare e presiedere il CDN e l'AND;

d) rappresentare l'Unione nelle cerimonie ufficiali, congressi, conferenze e manifestazioni sia nel territorio nazionale che all'estero;

e) coordinare le diverse Presidenze di Sezione;

f) eseguire le delibere del CDN.

Inoltre, ha la facoltà di proporre al Presidente della Repubblica Italiana, sentito il CDN o per iniziativa personale, istanze per la concessione di nuove onorificenze.

ART. 34 - Il Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale. Egli è eletto dall'AND al suo interno, dura in carica quanto l'AND ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha la funzione di svolgere le mansioni indicate dal Presidente Nazionale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo o per delega dello stesso ne espleta le relative funzioni.

ART. 35 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dall'AND tra gli Associati dell'Unione e dura in carica per tutto il mandato dell'AND, ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha la funzione di:

a) curare le pubbliche relazioni dell'U.N.C.I.;

b) curare la comunicazione tra gli Organi Nazionali e quelli di Sezione;

c) tenere i verbali degli Organi Nazionali, curare l'Archivio Nazionale e conservare i Libri dell'Associazione;

d) ricevere le domande di adesione dei nuovi Associati dell'Unione trasmesse dalle Sezioni ed emettere i relativi documenti;

e) predisporre, su indicazione del Presidente Nazionale, la documentazione necessaria alla presentazione delle Onorificenze.

ART. 36 - Il Vicesegretario Nazionale

Il Vicesegretario Nazionale è eletto dall'AND tra gli Associati dell'Unione e dura in carica per tutto il mandato dell'AND, ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha la funzione di svolgere le mansioni indicate dal Segretario Nazionale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ne espleta le relative funzioni.

ART. 37 - Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dall'AND tra gli Associati dell'Unione e dura in carica per tutto il mandato dell'AND, ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

Egli ha la funzione di:

a) curare l'amministrazione contabile dell'Unione;

b) predisporre lo schema di bilancio sociale, se del caso, da sottoporre al CDN per l'approvazione dell'AND;

c) redigere l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Il Tesoriere Nazionale deve apporre la propria firma, congiuntamente a quella del Presidente Nazionale, su tutti gli atti relativi a qualsivoglia movimentazione di banca.

TITOLO VI

Degli Organi di Garanzia

ART. 38 - Organi di Garanzia

Sono organi di garanzia dell'Unione:

a) Collegio dei Probiviri;

b) Organo di Controllo.

ART. 39 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'AND, che durano in carica quattro anni, ha il compito di controllare la disciplina dell'Associazione ed il rispetto delle norme Statutarie e di Legge. Possono essere eletti in tale organo anche non Associati, purché di provata e certa esperienza professionale in ambito giuridico e legale; la carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell’U.N.C.I.

I Probiviri scelgono, tra i membri effettivi, il Presidente del proprio collegio; essi possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'AND e del CDN, potendo formulare proposte e raccomandazioni e hanno il diritto di richiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni o irregolarità rilevate; qualora i componenti del Collegio dei Probiviri siano associati e quindi eletti dall'Assemblea, devono poter partecipare alle riunioni dell'AND e del CND con diritto di voto, salvo che l'argomento all'ordine del giorno sia una decisione conseguente al deliberato del Collegio, nel qual caso devono astenersi.

Il Collegio ha il compito specifico di vigilare e di intervenire in merito alle questioni inerenti lo Statuto, i Regolamenti o la loro applicazione ed interpretazione. Hanno inoltre il compito di intervenire e decidere in merito a tutte le controversie eventualmente insorgenti tra gli Associati, l'Unione e i suoi Organi; giudicherà senza formalità di procedura e il verdetto, qualora espresso all'unanimità, sarà inappellabile. In caso di decisione presa a maggioranza per l'impossibilità di raggiungere l'unanimità, gli Associati ricorrenti al Collegio hanno la facoltà di appellarsi all'AND, che giudicherà in via definitiva alla prima riunione utile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio dei Probiviri delibera, inoltre, sulle procedure di esclusione degli Associati secondo le modalità previste ai relativi articoli 13, 14 e 15; in caso di esclusione o espulsione per indegnità, l'appello è comunque ammesso nelle modalità prescritte.

ART. 40 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'AND nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ovvero in via facoltativa ed esercita le attività di controllo ivi previste. Il/I componente/i dell'organo di controllo partecipa/no alle riunioni dell'AND e del CDN.

L'organo di controllo è composto o da un unico membro ovvero da un collegio di tre membri effettivi e due membri supplenti.

L'organo di controllo, sia monocratico che collegiale, è nominato dall'AND per un periodo di quattro anni. Possono essere eletti in tale organo anche non Associati.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica dell'unico componente dell'organo di controllo monocratico l'AND provvede alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di un membro dell'organo di controllo collegiale subentra il supplente più anziano di età che resta in carica fino alla prima riunione dell'AND che provvede alla nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso tutti i membri dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Delle Norme Generali sulle Cariche Associative

ART. 41 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi associativi, compresi quelli relativi alla rivista "Il Cavaliere d'Italia", assunti dagli Associati, sono assolti a totale titolo gratuito.

ART. 42 - Cessazione delle cariche associative

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Associato o per qualunque altro motivo restino vacanti le cariche associative, queste saranno integrate dai primi non eletti alla precedente consultazione e, in caso di parità di voti, subentrerà colui che ha maggiore anzianità, ove per anzianità si intende il periodo di tempo trascorso continuativamente dall’adesione formale all’U.N.C.I.; in tutti gli altri casi    l'organo competente per la loro elezione deve procedere ad una nuova elezione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Nel caso in cui restino vacanti la maggioranza dei seggi previsti nel CDS o nel CDN, l'intero consiglio è da considerarsi decaduto; l'Assemblea di Sezione o l'Assemblea Nazionale dei Delegati, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, provvederà ad una nuova elezione come previsto dal presente Statuto.

In tutti i casi, il mandato non può essere prorogato e scade come naturalmente previsto al momento dell'elezione.

ART. 43 - Compatibilità delle cariche associative

Vi è incompatibilità di carica tra gli organi di garanzia e qualunque altro organo, carica o incarico interno all'U.N.C.I.

Vi è incompatibilità di carica tra organi esecutivi (Presidente, Segretario, Tesoriere) all'interno del medesimo livello di Sezione o di Coordinamento Nazionale.

Vi è compatibilità di carica tra il CDN ed i CDS; inoltre, un membro dei due consigli può ricoprire anche le altre cariche sociali dell'Unione, fuorché quelle interne agli organi di garanzia.

Vi è incompatibilità di carica tra Presidente Nazionale e componente del CDS.

TITOLO VIII

Del Patrimonio dell'Unione

ART. 44 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione, pari ad almeno il patrimonio minimo per le associazioni con personalità giuridica di cui al CTS, art. 22, c. 4 e successive modifiche e integrazioni;

b) da eventuali fondi e riserve di libero utilizzo, costituiti dalle eccedenze di bilancio;

c) dal fondo di solidarietà finalizzato a interventi in caso di eventi eccezionali;

d) da eventuali riserve vincolate a specifici scopi, come definite dal CDN;

e) da eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Sono inoltre considerati patrimonio indivisibile, in quanto valori iscritti tra le riserve dell'Associazione:

a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili in qualunque modo acquisiti dalla associazione;

b) contributi, proventi e ricavi, comunque denominati, compatibili con le finalità dell'associazione e la normativa in materia e non immediatamente utilizzati nel corso dell'esercizio in cui sono conferiti.

I beni dell'Unione saranno inventariati dal Tesoriere di Sezione e dal Tesoriere Nazionale e un inventario aggiornato dovrà essere rimesso annualmente dagli stessi entro il 31 marzo.

ART. 45 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) conferimenti degli Associati;

b) contributi e quote associative;

c) donazioni e lasciti;

d) contributi, erogazioni, lasciti e liberalità da parte di soggetti pubblici o privati;

e) rendite patrimoniali;

f) proventi da attività di raccolta fondi;

g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale;

h) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

ART. 46 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto (ai sensi dell'art. 8, c. 3, del CTS), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 47 – Rendiconto economico-finanziario e bilancio sociale

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo o in corso e deve essere approvato dall'AND entro l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo celebrata nell'anno di riferimento, anche nel corso della medesima seduta.

Il bilancio è approvato dall'AND in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea dell'AND che l'approva e può essere consultato da ogni Associato.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del bilancio.

ART. 48 - Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario Nazionale e dei Segretari di Sezione;

- registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario Nazionale e dei Segretari di Sezione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di Sezione, tenuto a cura del Segretario di Sezione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDS, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'AND, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario Nazionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDN, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta, a seconda del caso, ai Segretari di Sezione o al Segretario Nazionale che, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta deve produrne copia.

TITOLO IX

Dei Regolamenti e delle Commissioni

ART. 49 - Regolamenti

L'AND, nel rispetto delle finalità sociali e delle norme e delle indicazioni statutarie, può approvare Regolamenti Generali o altri provvedimenti che risultano vincolanti per l'Unione stessa, anche nelle sue articolazioni territoriali. Tali regolamenti e provvedimenti possono anche essere proposti, oltre che dai consiglieri di Sezione, dalle altre cariche associative e dai membri del CDN.

L'approvazione dei Regolamenti interni alle Sezioni, che non possono essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Generali, è di competenza delle relative Assemblee di Sezione; i Regolamenti di Sezione possono essere anche stesi ed adottati dai CDS, ma sono validi soltanto previa ratifica dell'Assemblea di Sezione.

ART. 50 - Commissioni ed altre cariche

Commissioni, delegazioni, rappresentanze, gruppi di lavoro, organi non istituzionali diversi da quelli statutari ed altri incarichi possono essere istituiti o soppressi dal CDN (anche su indicazione delle altre cariche associative), regolamentandone il funzionamento: anche tali cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Analogamente, i CDS possono istituire simili organi a validità e in ambito territoriale.

In particolare, possono essere previsti:

a) Rappresentanti esteri, aventi funzione di promuovere l’associazionismo nei Paesi di loro residenza, coordinare e rappresentare tutti gli Associati e le Associate residenti in uno Stato estero, la cui elezione è di competenza del CDN;

b) Rappresentante nazionale delle Donne U.N.C.I., avente lo scopo precipuo di coordinare e promuovere le iscrizioni e le attività di tutte le Associate già iscritte all'Unione, la cui elezione è di competenza dell’AND;

TITOLO X

Dello Scioglimento dell'Unione

ART. 51 - Scioglimento, cessazione, estinzione e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'AND con le modalità di cui all'art. 29.

In tutti i casi di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO XI

Norme Generali

ART. 52 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.     

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'AND: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate dietro presentazione di autocertificazioni nei limiti previsti dal CTS, art. 17.

I volontari, iscritti nell'apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 53 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Per i lavoratori dell'Associazione vale quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART. 54 - Mezzi di telecomunicazione ed espressione di voto

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea di Sezione, del Consiglio Direttivo di Sezione, dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Organo di Controllo, se collegiale, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

ART. 55 - Controversie

Gli Associati sono obbligati a rimettere al Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto all'art. 39 del presente Statuto, la soluzione di tutte le controversie tra Associati e tra Associazione e Associati che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi associativi.

ART. 56 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e, per quanto compatibile, dal Codice civile, e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, 7 novembre 2022