Cenni Storici

Fonti normative

Legge. 3 marzo 1951, n. 178 (1). Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (2).

1. È istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.

2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.

3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine (3).

4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6 (4). Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

5. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

6. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine(4).

7. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (5). L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (6). Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

8. Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (7). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (8). La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

9. L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (9). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

10. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (10)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.

(3) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

(4) Tale statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(6) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede.

(7) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(8) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

(9) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

(10) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 (1).

Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

1. Le onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri.

2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il ventesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascuno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi. Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

6. I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine. Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.

7. Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine. La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.

8. Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perché esso abbia ulteriore corso.

9. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.

10. Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

11. Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone la annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.

12. Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

13. Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine copia della sentenza.

14. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto. (così modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n.173 Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze.)

15. Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.

16. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1952, n. 115

D.P.R. 31 ottobre 1952 (1)

Approvazione dello statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

È approvato lo statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», composto di numero ventidue articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

1. L'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178 (3), che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

2. Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.

3. Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'«Ordine al merito della Repubblica italiana» sono stabilite nei seguenti gradi: cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di gran croce. La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.

4. Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quello di cavaliere. Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore. Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo

5. Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.

6. I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza. Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine. Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.

7. Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana. Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazione, quelle concesse in occasione della cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri, possono avvenire in qualunque data.

8. Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

9. Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di consiglieri non inferiore a cinque.

10. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della metà dei consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

11. La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.

12. Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

13. I membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

14. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.

15. Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a pronunziarsi. Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per iscritto.

16. Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

17. La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle questioni di massima. Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi elementi di giudizio.

18. Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti «Al merito della Repubblica italiana», suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.

19. Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica. In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.

20. Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.

21. Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

22. Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali. La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1952, n. 277.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n.173

Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze. (GU n. 113 del 17-5-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze sono specificate in distinti allegati;

Ritenuta l'opportunita' di rivedere e aggiornare tali caratteristiche, consentendo peraltro l'uso delle attuali insegne fino al loro esaurimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458

1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto.".

2.L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente:

Allegato (previsto dall'articolo 14)

A

La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) e' costituita da:

1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce e' caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza e' verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine;

2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella gia' descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.

Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine e' appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.

Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia e' di 82 mm di altezza.

B

La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) e' costituita da:

1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1a classe; essa va portata al collo appesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);

2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.

La decorazione di 2a classe per le Signore e' identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

C

La decorazione di 3a classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2a classe.

Per le Signore, la decorazione di 3a classe e' identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

D

La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3a classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

La decorazione di 4a classe per le Signore e' identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine. E La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto. La decorazione di 5a classe per le Signore e' identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. L'uso delle insegne dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", conformi al modello di cui all'allegato sostituito dal presente decreto, e' consentito senza limitazione alcuna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001

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